In questi giorni abbiamo ricevuto molte domande da parte dei nostri merchant su come comportarsi in merito alla emergenza COVID-19.
Qui potete leggere le risposte che ci hanno fornito i legali di LegalBlink sui temi che coinvolgono maggiormente i business online.
I siti di commercio elettronico possono continuare a vendere online?
Certamente.
Il punto di partenza per giungere a questa risposta è il decreto emesso in data 22 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio.
Questo decreto ha sospeso fino al 3 aprile “tutte le attività commerciali e industriali” ad eccezioni di quelle indicate all’Allegato 1. L’allegato indicata una serie di attività identificate dal loro codice ATECO.
Lo stesso decreto, però, ha mantenuto in vigore quanto previsto dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo, il quale permetteva “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.
Pertanto, dalla lettura combinata di questi due decreti è ragionevole ritenere che la vendita online di prodotti e servizi sia ad oggi ancora permessa.
Possono essere venduti solamente beni di prima necessità?
Posto che i merchant possono vendere online beni e servizi, non vi sono limitazioni alla tipologia di beni e servizi che possono essere venduti online.
Pertanto possono essere venduti sia prodotti della filiera agro-alimentare e sanitaria (ovvero i “beni di prima necessità”), sia prodotti diversi.
Siamo a conoscenza del fatto che alcuni corrieri abbiano deciso di spedire solamente beni definibili di “prima necessità”.
Vi segnaliamo, però, che questo comportamento è dettato più da ragioni organizzative del corriere e non dalla necessità di adempiere a un obbligo di legge.
Le attività di magazzinaggio e trasporto sono consentite?
Questo tipo di attività sono espressamente consentite dall’allegato 1 del decreto emesso dal Governo Conte in data 22 marzo.
Sono consentite, però, con riferimento alle società che abbiano nella propria visura camera il codice ATECO riferito a queste tipologie di attività (codice 52).
Posso recarmi in magazzino per impacchettare i prodotti?
È molto comune il caso che la società proprietaria del sito di commercio elettronico non sia iscritta in camera di commercio con un codice ATECO riferito alle attività di magazzinaggio (attività che come abbiamo scritto al punto che precede deve ritenersi lecita).
In questo caso, il titolare della società (o qualche dipendente) può recarsi in magazzino per impacchettare i prodotti e contattare il corriere.
Molti merchant hanno chiesto se possono essere sanzionati per aver percorso il tragitto da casa al magazzino: a oggi il Governo non si è espresso su questo punto specifico.
Il decreto emesso il 22 marzo consente però le "attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere" delle attività ammesse e identificate dal codice ATECO indicato nell’allegato al decreto stesso.
Sembra quindi ragionevole consentire l'esercizio di un'attività accessoria (recarsi in azienda per spedire prodotti di beni non di prima necessità) di una attività che è consentita in ogni caso dal decreto dell'11 marzo (la vendita online di prodotti).
Posso rinegoziare prestiti e mutui?
ABI e svariate Associazioni di impresa hanno comunicato l’inizio di una “moratoria” per la sospensione dei mutui accesi entro il 31 gennaio 2020.
La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dal coronavirus.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno ed è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui).
Per le richieste di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
Per il credito a breve termine, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari a 270 giorni.
Quanto sopra è riferito a un accordo stipulato tra ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).
Dove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’accordo stesso.
È possibile modificare contratti in vigore?
La risposta a questa domande dipende se il contratto che si intende rinegoziare è riferito ad attività che possono rimanere aperte (es.: la vendita online di prodotti) oppure che devono rimanere completamente chiuse (es.: il negozio fisico che vende scarpe).
Infatti, per le attività offline che devono rimanere chiuse al pubblico a causa del coronavirus è astrattamente possibile invocare (i) la parziale impossibilità sopravvenuta oppure (ii) l’eccessiva onerosità sopravvenuta.
Questi due importanti istituti giuridici potrebbero essere invocati per rinegoziare ad esempio il canone di locazione dello shop fisico con riferimento ai giorni di chiusura forzata dell’attività.
Oppure potrebbero essere applicati per richiedere la sospensione del pagamento dei canoni. In entrambi i casi, senza pagamento degli interessi di mora.
Per le attività che possono continuare ad operare, la rinegoziazione di termini contrattuali è possibile a condizione che si dimostri una riduzione del fatturato che renda oggettivamente impossibile pagare la somma al proprio creditore.
La situazione è in continua evoluzione e vi invitiamo a seguire il nostro blog per eventuali aggiornamenti sull'emergenza COVID-19.
Note sull’Autore Lorenzo Grassano (l.grassano@studiolegalegrassano.it) è titolare dello Studio Legale Grassano di Milano. Esperto di ecommerce e privacy law, assiste dal punto di vista legale siti e start-up italiani e stranieri. Da quando ha fondato LegalBlink, servizio di assistenza legale per web agency e merchant, acquista quasi tutto solo online.